Guardie zoofile

terra spazzaturaLe Guardie Ecozoofile sono Guardie Giurate particolari nominate con Decreto del prefettto, ed operano a titolo volontario e gratuito, sono dislocate sul territorio nazionale in sezioni territoriali provinciali, creando una rete capillare per la disponibilità di  interventi 24h su 24h per la prevenzione e la repressione degli abusi contro gli animali. 

 

Collaborano con tutte le forze dell'ordine attraverso lo scambio e l'ausilio nelle materie di competenza, e con gli Enti e le Associazioni che abbiano fini analoghi a contribuire al perfezionamento della legislazione attinente le materie di tutela ambiente e animali da affezione.

 

La guardia zoofila volontaria come pubblico ufficiale.

Le Guardie Ecozoofile nell'esercizio delle loro funzioni sono PUBBLICI UFFICIALI E agenti di POLIZIA GIUDIZIARIA(L.189/2004) in materia di Protezione degli animali.

La nomina avviene con un atto pubblico, costituito da un decreto del prefetto della provincia nel quale si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione di incaricare alcuni soggetti ad esercitare funzioni di vigilanza e quelli che in diritto si definiscono “poteri autoritativi”.

Rientrano invece nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 7958/1992 del 11-07-1992).

 

Le guardie zoofile  esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia di tutela penale degli animali e di redazione dei relativi atti.

L’art. 357 del codice penale dà la seguente definizione di pubblico ufficiale:codice penale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con un altro ente pubblico, rilevando soltanto che l’attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, per cui detta qualifica deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, concorrono a formare ovvero a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, esercitando, per esempio poteri certificativi (cfr. Cass. pen., V Sez., sentenza 27 marzo-12 giugno 2003, n.° 25509).

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie.

 

Funzione e qualifica

La guardia volontaria riveste, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale, e svolge funzioni di polizia giudiziaria.

Occorre però fare chiarire la differenza tra funzioni e qualifica di polizia giudiziaria.

Le funzioni sono temporanee ed esse vengono svolte quando la guardia giurata volontaria, nell’esercizio delle sue funzioni, si trova in presenza di un reato. Tali funzioni cessano con l’espletamento delle attività e degli atti necessari ad accertare il reato.

La qualifica è, invece, permanente ed è data a quei soggetti che in modo continuo svolgono attività di polizia. La qualifica è condizione permanente e va oltre l’orario di servizio e il configurarsi di reati.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la guardia zoofila volontaria, in quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati reati e illeciti amministrativi, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che per motivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonato un gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi atti e verbali, e può adottare tutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (ad esempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estrema cattività, chiedere l’intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.).