LE GUARDIE AMBIENTALI ABRUZZO SONO NOSTRI PARTER


E' INIZIATO OGGI IL GIURAMENTO DELLE PRIME GUARDIE  AMBIENTALI-ZOOFILE-VENATORIE PRESSO LA PREFETTURA DI TERAMO ALTRE NE SEGUIRANNO  A BREVE.

RINGRAZIAMO SENTITAMENTE  ILVICARIO DEL PREFETTO LA DOTT.SSA ROBERTA DI SILVESTRE

 


SECONDO CORSO DI GUARDIE ZOOFILE


L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Autorizzazione alla Associazione “GUARDIE AMBIENTALI” – Delegazione Roseto degli Abruzzi, allo svolgimento di n° 1 Corso di Formazione per Guardie Zoofile.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO           il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA            la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

DATO ATTO            che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);

 

VISTO           l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO           il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA            la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO           il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA            la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTA            l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTO           il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

 

VISTA            la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

 

VISTO           il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

 

VISTA            l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA            la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;

 

VISTA            la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

DATO ATTO            che Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;

 

VISTA            la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;

 

RICHIAMATA         la propria precedente Determinazione n. DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie Zoofile volontarie”;

 

VISTA            la richiesta dell’Associazione “GUARDIE AMBIENTALI” – Delegazione di Roseto degli Abruzzi effettuata con mail del 20 febbraio 2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 20 febbraio 2017 al n° prot. RA/39344, per il rilascio nulla osta corsi di formazione per Guardie Zoofile;

 

DATO ATTO            che il corso di formazione dovrà articolarsi su una durata minima di 30 ore, articolate in 20 ore di lezioni teoriche e 10 di attività pratiche;

 

DATO ATTO            che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

 

ATTESO        che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado di coadiuvare gli organi preposti;

 

RITENUTO   di poter autorizzare lo svolgimento dei corsi;

 

DATO ATTO            che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;

 

ATTESO        che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;

 

DATO ATTO            che l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale di pertinenza;

 

RITENUTA   la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA            la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni”;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di autorizzare l’Associazione “GUARDIE AMBIENTALI” Delegazione di Roseto degli Abruzzi (TE) allo svolgimento del Corso di formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato dall’Associazione stessa in data 20/02/2017;

2.           di obbligare l’Associazione al rispetto delle condizioni di cui in narrativa, con particolare riferimento all’obbligo di svolgimento del corso formativo articolato su n. 20 ore di teoria in aula e n. 10 ore di pratica per un minimo totale di n. 30 ore di lezione;

3.           di dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento dei Corsi e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento dei corsi e degli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

4.           di rinviare a successivi atti e previa richiesta dell’Associazione l’approvazione della Commissione d’esame finale dei Corsi;

5.           di demandare alla Commissione d’esame il compito di trasmettere i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;

6.           di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente;

7.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;

8.           di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli